7
Ott
2013

Ozono sanzioni inerenti la violazione della normativa Dlgs 108/2013 (Ce) n. 1005/2009

Di Gianluca Gaggioli pubblicato lunedì 7 ottobre 2013 in Breaking News Ultim'ora |

O3 - OZÔNIO

Il Dlgs 108/2013 a cui fa riferimento il regolamento (Ce) n. 1005/2009 del Parlamento europeo reca la disciplina sanzionatoria, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni. 

Il Dlgs 13 settembre 2013, n. 108, viene recepito con ritardo sui tempi stabiliti dall’Ue superiore ai due anni (il termine è scaduto il 30 giugno 2011)

All’articolo 5, comma 2, stabilisce l’eliminazione entro il 12 aprile 2014 (sei mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs) dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze nocive, la mancata applicazione  può costare l’arresto fino a un anno e l’ammenda fino a 100mila euro.

L'autore: Gianluca Gaggioli

Gianluca Gaggioli: coniugato, con tre figli tutti nati a breve distanza, non si sa come trovi anche il tempo di "dilettarsi" sulle tematiche di qualità e management. Experienced Board Member with a demonstrated history of working in the railroad manufacture industry, railway applications, behaviour of materials and components. Skilled in ISO 9001 14001 45001 15085-2 CL.1 19001 COCS 30 Trenitalia P096 Trenord, Management, Continuous Improvement, EN UNI ISO Standards, Behavior-based safety (BBS). Sales/Commercial experience in the railroad manufacture industry "Order backlog approximately 4,000,000÷6,000,000 million euro in orders / projects (Products / Services)" for the period 2018-2020. Advisor for the main manufacturers of railway vehicles, trains and metro subway; da Giugno 2011 Editor in Chief di Organizzazione Qualità. .

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
photo by: jonycunha
Questo articolo è stato pubblicato lunedì 7 ottobre 2013 da Gianluca Gaggioli il lunedì, ottobre 7, 2013 alle 13:42 ed appartiene alla categoria Breaking News Ultim'ora. Puoi seguire i commenti a questo articolo attraverso i feed RSS 2.0. Lascia un commento!

 

Lascia un commento

Ricevi un avviso se ci sono nuovi commenti. Oppure iscriviti senza commentare.

Vai su »