RSPP Antincendio Pronto Soccorso Principali RLS Interno RLS Territoriale
RSPP Antincendio Pronto Soccorso Principali RLS Interno RLS Territoriale
Adempimenti sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.
RSPP
Attestato di formazione del RSPP del consulente esterno o del dipendente interno
Attestato di formazione del RSPP datore di lavoro
Dlgs.81/2008 Art.32 Accordo Stato/Regioni Su formazione dei lavoratori del 23.12.2011
Formazione di base di ore 16,32, 48 a seconda dei livelli di rischio basso,medio,alto Aggiornamento di 6,10,14 a seconda dei livelli di rischio basso, medio, alto
Titolo di studio di scuola superiore(5anni) Formazione modulare A di 28 ore, B a seconda del settore di appartenenza da 12 a 68 ore, C di 24 ore. Aggiornamento quinquennale dalla data dell’ultimo modulo formativo frequentato. 60 o 40 ore a seconda del macrosettore di appartenenza
Art. 31 – Servizio di prevenzione e protezione
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unita produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. 2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacita e i requisiti professionali di cui all’art. 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche
dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del proprio incarico. 3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro puo avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio. 4. Il ricorso a persone o servizi esterni e obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unita produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32. 5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e per questo esonerato dalla propria responsabilita in materia. 6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unita produttiva, e comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; PRINCIPI COMUNI 29
b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. 7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno. 8. Nei casi di aziende con piu unita produttive nonche nei casi di gruppi di imprese, puo essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Antincendio
Nomina addetto/i gestione emergenze anche in base ai turni
Nomina addetto/i gestione emergenze anche in base ai turni
Formazione di 4.8,16 ore a seconda del livello di rischio basso, medio, alto. Aggiornamento non ancora previsto con decreto.
Pronto soccorso
Attestato formazione
D.M. 15.07.2003 n.388
Formazione di 12 o 16 ore a seconda del livello di rischio. Ogni 3 anni corso di aggiornamento di 4 o 6 ore.
RLS interno
Verbale di elezione RLS
Verbale di elezione RLS
Formazione di 32 ore.
Aggiornamento annuale di 4(fino a 50 dipendenti) o 8 ore(oltre 50 dipendenti)
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata inmateria di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalita della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 3. Il datore di lavoro assicura, altresi, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai Titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gia in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e definita mediante l’accordo di cui al comma 2. 4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. PRINCIPI COMUNI 33 5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi ; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 8. I soggetti di cui all’art. 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 9. I lavoratori incaricati dell’attivita di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’art. 13 del decreto legislativo 19.9.1994, n. 626. 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria appresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, rganizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell’attivita di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo 50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non puo comportare oneri economici a carico dei lavoratori. 13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10.9.2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
RLS territoriale
Verbale scritto
Dlgs 81/2008 Art.47
Possibilità di scelta per le aziende con meno di 15 dipendenti
Art. 47 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale
e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalita
di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unita produttive, e eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. Nelle aziende o unita produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e di orma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure e individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’art. 48. 4. Nelle aziende o unita produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante e eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. 5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva. 6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. 7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 e il seguente: a) un rappresentante nelle aziende vvero unita produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unita produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unita produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli artt. 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale.

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