DPR 43/2012 dichiarazioni CE 842/2006 all’art. 16 sulla quantità di emissioni di gas fluorurati
Riportiamo che, come prescritto dal DPR 43/2012 recante attuazione del Regolamento CE 842/2006 all’art. 16, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2013, gli addetti delle realizzazioni fisse di refrigerazione, climatizzazione d’aria, pompe di calore, nonché dei apparati fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono inoltrare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una documento comprendente dati riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all’anno precedente sulla base dei dati raccolti nel relativo registro di impianto.
Riportiamo il link del Ministero che rimanda al format di comunicazione da effettuare:
La mancata comunicazione è sanzionata amministrativamente dai 1.000 ai 10.000 €.
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