Autorizzazione Unica Ambientale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101) (GU Serie Generale n.124 del 29-5-2013 – Suppl. Ordinario n. 42)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013
Autorizzazione Unica Ambientale
Il Consiglio dei Ministri ha ratificato il 15 febbraio 2013, in via definitiva, il regolamento che disciplina l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), dando così compiuta attuazione all’articolo 23 del decreto legge
La novità dell’ Autorizzazione Unica Ambientale subentra fino a sette procedure diverse (ad esempio: l’autorizzazione allo scarico di acque reflue, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, la documentazione previsionale di impatto acustico etc.).
Un’unica domanda da avanzare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) per richieder autorizzazione obbligatoria.
Le Regioni potranno estendere ulteriormente il numero di atti compresi nell’AUA.
La sicurezza dei tempi è assicurata; in caso di inefficace rispetto dei termini è previsto il ricorso ai poteri sostitutivi: l’organizzazione potrà rivolgersi al dirigente appositamente nominato, che dovrà chiudere la pratica.
Rimangono immutati i necessari livelli di tutela ambientale, ma si limitano i costi: con l’AUA le organizzazioni risparmieranno in quanto avranno da gestire una sola domanda e otterranno un’autorizzazione con un’unica
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